 | art. 1 Il
Comitato Genitori � costituito per un efficiente collegamento tra le famiglie e gli
Organi Collegiali. Il Comitato � un organo indipendente da ogni movimento politico e
confessionale. Rispetta i valori sanciti dalla Costituzione Italiana e non persegue fini
di lucro.
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 | art. 2 Il
Comitato Genitori � composto di diritto da tutti i genitori eletti negli Organi
Collegiali della scuola (art. 15 D.L. 297/94)
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 | art. 3 Il Comitato
Genitori va rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico, entro trenta giorni dalla
proclamazione ufficiale dei genitori eletti nei Consigli di classe.
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 | art. 4 Gli
organi del Comitato Genitori sono il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario,
lassemblea.
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 | art. 5 Il
Comitato dei genitori elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e due
consiglieri: la carica dura un anno.
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 | art. 6 Il
Comitato Genitori si riunisce ogni volta che se ne presenti la necessit� ed almeno due
volte corso dell'anno, su istanza di un terzo dei componenti il Comitato. Le decisioni
vengono prese a maggioranza dei presenti.
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 | art. 7 Il
Comitato Genitori � convocato dal Presidente. Le convocazioni avverranno tramite la
scuola, con comunicazione scritta a tutti i componenti e, come previsto dall'art. 15 D.L.
297/94, con affissione di avviso all'albo almeno cinque giorni prima, rendendo nota ora e
ordine del giorno. La riunione si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
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 | art. 8 I lavori del
Comitato Genitori devono essere verbalizzati. I verbali sono conservati dal segretario.
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 | art. 9 Si costituisce
una Giunta formata dal Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e i due consiglieri.
I compiti della Giunta sono:
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- realizzare il programma delle attivit�;
-
promuovere tra i genitori il lavoro delle varie Commissioni;
-
preparare i lavori per le assemblee dei genitori e del Comitato.
 | art. 10 Il
Comitato Genitori ha le funzioni di:
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- tenere i rapporti con gli Organi Collegiali;
- avanzare proposte in merito a iniziative per azioni educative,
didattiche, culturali e sportive;
- avanzare proposte in merito a iniziative
atte a migliorare le strutture scolastiche e parascolastiche;
- avanzare proposte in merito ad assistenza
medica e psicologica, nonch� altre forme di assistenza;
- avanzare proposte in merito a suggerimenti
per l'acquisto di attrezzature tecniche, scientifiche, sussidi didattici, informatici,
audiovisivi, ecc.;
- avanzare proposte in merito ad iniziative
di orientamento e sostegno ai problemi di ogni singolo studente volte a migliorarne la
formazione culturale, civile, umana morale;
- avanzare proposte in merito ad iniziative
formative per l'approfondimento culturale dei problemi;
promuovere iniziative atte a migliorare la collaborazione tra
scuola e famiglia, nel quadro delle comuni responsabilit� educative e nel rispetto della
diversit� dei ruoli, delle diverse identit�, delle proprie competenze.
 | art. 11
Il Comitato Genitori identifica dei Gruppi di Lavoro (Commissioni) su specifiche tematiche
e individua un referente per ognuna.
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Delle commissioni possono far parte genitori, con specifiche competenze,
anche all'esterno del Comitato.
 | art. 12 L'onere
finanziario che deriva dal funzionamento del Comitato Genitori � coperto da un fondo che
si costituisce attraverso tutte quelle iniziative che il Comitato stesso promuover�, da
elargizioni volontarie e piccole donazioni. Al termine di ogni anno scolastico il
Presidente ha l'obbligo del rendiconto.
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 | art. 13
In caso di scioglimento del Comitato Genitori eventuali rimanenze di cassa saranno
utilizzate dalla Giunta per l'acquisto di materiale per migliorare lo svolgimento delle
attivit� didattiche.
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